Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare i legali rappresentanti pro-tempore di Monza Brianza (Pietro Montaquila), Savoia (Alfonso Maria Piantoni), Mantova (Nicola Di Matteo) e Reggina (Pasquale Foti). Deferite anche le quattro società a titolo di responsabilità diretta. In particolare, relativamente agli amaranto – si legge – “Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: Il Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.: per la violazione di cui all’85, lett. C), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società REGGINA CALCIO S.p.A.: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore”.
Il comunicato prosegue poi con l’altra motivazione: “il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: Il Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.; per la violazione di cui all’85, lett. C), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2014, nonché la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, e di gennaio e febbraio 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società REGGINA CALCIO S.p.A.: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore”.