Sono arrivate le prime decisioni del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare. Penalizzazioni comminate a Maceratese (-3), Casertana (-2) e Lucchese (-1). Tutto rimandato, invece, al prossimo 2 dicembre per Messina e Akragas.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti Presidente; dall’Avv. Marcello Frattali Clementi, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall’Avv. Marco Santaroni, dall’Avv. Sergio Quirino Valente Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario e la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra, si è riunito il 18 novembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:
MESSINA – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI NATALE STRACUZZI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), PIETRO GUGLIOTTA (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), MARIO ANTONIO GROSSO (Vice Presidente vicario del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), PIETRO OLIVERI (Vice Presidente vicario del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl – (nota n. 3003/163 pf 16- 17 GT/blp del 26.9.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista l’istanza congiunta della Procura Federale e della difesa dei deferiti Stracuzzi, Gugliotta, Oliveri e ACR Messina Srl; rinvia la trattazione del deferimento alla riunione del 2 dicembre 2016 ore 14. Dispone la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.
AKRAGAS – Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista l’istanza congiunta della Procura Federale e della difesa dei deferiti; rinvia la trattazione del deferimento alla riunione del 2 dicembre 2016 ore 14. Dispone la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.
CASERTANA – Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere al Sig. Chierchia Ciro: mesi 4 (quattro), più giorni 15 (quindici) di inibizione, per la continuazione; alla Società Casertana FC Srl: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso.