Pubblichiamo l’estratto del dispositivo del Tribunale Federale Nazionale in cui viene motivata la squalifica di quattro anni comminata ad Arturo Di Napoli:
“Secondo la ricostruzione della Procura Federale l’alterazione della gara L’Aquila-Savona 1-0 del 23.11.2014 è organizzata dal Di Nicola, con l’ausilio dell’allenatore del Savona Di Napoli Arturo e del collaboratore di questi Solidoro Massimiliano, nel mentre già si operava per il finanziamento della combine riferita alla gara Grosseto-Santarcangelo del giorno precedente, al cui illecito era volta l’attività di Ciardi Daniele e Di Lauro Fabio. Tanto, secondo la Procura Federale, al fine di scommettere e di offrire agli scommettitori un doppio risultato utile su cui lucrare.
Con separate memorie Di Napoli Arturo e la Soc. Savona FBC Srl hanno imputato ai rapporti di natura economica riferiti al calciatore Gizzi i contatti telefonici tra il primo e Di Nicola, nonché l’incontro tra il Solidoro e quest’ultimo. Il difensore del Solidoro ha eccepito la mancanza di prova in ordine al concorso all’illecito contestato ed i procuratori delle altre parti si sono riportati alle memorie in atti. Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.
Sull’esistenza dei contatti telefonici tra il Di Napoli e il Di Nicola vi è l’ammissione delle stesse parti, sebbene venga imputato ad altra causale il loro contenuto. Vi è però, che la ricostruzione offerta dalle parti non appare verosimile, giacché non chiarisce il motivo per il quale all’incontro tra il Solidoro e il Di Napoli sia presente anche il soggetto di origine albanese Nerjaku Edmond, così come non chiarisce il perché, pur essendo asseritamente finalizzato l’incontro alla consegna del denaro dovuto dal Di Nicola al Di Napoli (impossibilitato a recarvisi di persona) le parti neghino che il pagamento sia avvenuto.
Sempre inverosimile, poi, appare la necessità che il Di Napoli e il Di Nicola, sempre con riferimento al presunto debito del Di Nicola, si incontrino a tarda ora, su sollecitazione dello stesso Di Napoli, la sera prima della gara, a dire del Di Napoli “dietro l’albergo dove eravamo in ritiro” (audizione 6.7.2015).
Anche a non volere escludere l’interesse comune del Di Nicola e del Di Napoli alla posizione del Gizzi, peraltro, non può sottacersi del contenuto della telefonata intercorsa tra i due al termine della gara, allorché, alla domanda del Di Nicola in ordine al mancato schieramento del calciatore Gizzi, il Di Napoli risponde: “perché poi ho fatto altre cose, poi ti dico”. La gara, come noto, terminava con un risultato a favore dell’Aquila Calcio Srl, così concretizzandosi quanto voluto dalle parti.
Dell’attività posta in essere dalle parti erano a conoscenza anche Di Lauro Fabio e Ciardi Daniele che giravano l’informazione allo scommettitore Malvisi in accoppiata con il risultato della gara Grosseto-Santarcangelo del giorno precedente. In definitiva il deferimento va accolto con riferimento a tutti i capi di incolpazione, ad esclusione della responsabilità presunta imputata alla Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl, in quanto assorbita, detta incolpazione, in quella della responsabilità oggettiva.
Quanto alla pur ritenuta responsabilità oggettiva della Soc. Savona FBC Srl, considerato che i tesserati Di Napoli e Solidoro hanno operato in suo danno, la contestata aggravante della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara deve ritenersi equivalente all’attenuante del danno subito dalla stessa Società. Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo, nella misura ivi indicata.