Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 ha deliberato la sconfitta a tavolino per 0-6 della Siac contro la Sicurlube nella gara valida per la seconda giornata di ritorno del Campionato Under 19. Il match non era stato disputato a causa dell’impraticabilità del “PalaRussello”, allagato a causa del violento nubifragio abbattutosi nella città di Messina tra la notte di sabato e l’intera giornata di domenica 2 febbraio, originando le infiltrazioni all’interno dell’impianto. La società biancoazzurra è stata condannata secondo il criterio della responsabilità oggettiva.

Un provvedimento pesantissimo nei confronti della Siac. I cui dirigenti hanno fatto di tutto per far disputare la partita pulendo, asciugando e ponendo dei recipienti d’acqua in diversi punti del rettangolo da gioco. Ciò però non è bastato, cosicché il direttore di gara ha accertato l’impraticabilità del campo per non compromettere l’incolumità fisica degli atleti. Di seguito il dispositivo completo.
“Il Giudice sportivo, rilevato dagli atti ufficiali di gara che: l’incontro in oggetto non è stato disputato per impraticabilità del rettangolo di gioco dovuto all’ingente presenza di acqua meteorica sul rettangolo di gioco proveniente da più punti del palazzetto che rendeva impossibile l’effettuazione in sicurezza dell’incontro. Tale situazione persisteva nonostante il tentativo da parte della Società ospitante di ripristinare le condizioni normali di gioco, senza purtroppo conseguire risultati apprezzabili. Rilevato che le circostanze riferite nel referto del direttore di gara hanno certificato l’esistenza di copiosa acqua piovana all’interno del rettangolo di giuoco, che ha impedito il regolare svolgimento della gara.

Nel Comunicato Ufficiale n. 1, Stagione Sportiva 2024/2025, al paragrafo A/6 Campionato Nazionale Under 19 Maschile lett. b) è stato espressamente previsto per le Società iscritte al Campionato “l’obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale “Under 19″ in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 34, del Regolamento della L.N.D..” l’art.34 del Regolamento della L.N.D. in riferimento all’attività nazionale svolta nell’ambito della Divisione del Calcio a Cinque stabilisce che “Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” della Divisione ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge.”
Il Regolamento impianti sportivi della Divisione specifica, all’art. 3 (campi di gioco), che per i campionati nazionali di Serie A, A2, B e under 19 maschile, “il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, e protetto da infiltrazioni di acque” al fine di consentire il regolare svolgimento delle gare. Nel caso in esame è emerso chiaramente dal referto dell’arbitro, che i problemi di infiltrazione di acqua piovana verificatisi prima dell’inizio della gara, nonostante gli sforzi dei dirigenti della Società ospitante, non sono stati utilmente risolti, al punto che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l’incolumità e l’integrità fisica degli atleti e degli arbitri, a non dare inizio all’incontro per impraticabilità del terreno di gioco. Che la Società ospitante non ha fatto pervenire al riguardo un preannuncio di reclamo mirante a vedere riconosciuta la sussistenza di una causa di Forza Maggiore”.

Da qui la decisione, molto penalizzante nei confronti della Siac Messina: “Visto l’art.10 comma 1 del C.G.S., l’art.60 N.O.I.F., l’art. 34 del Regolamento della L.N.D., il Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale N. 600 del 3.2.2023 ed il C.U. N. 1 della Divisione Calcio a Cinque del 1° luglio 2024, ritiene la Società A.S.D. SIAC responsabile oggettivamente della mancata disputa dell’incontro comminandole, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6”.