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Scommesse, il Due Torri tra i 29 club deferiti. 5 squadre nel girone C di Lega Pro

29 club, tra Serie B, Lega Pro e Dilettanti, e 52 soggetti deferiti: questo quanto deciso dalla Procura Federale dopo avere esaminato gli atti d’indagine portati a termine dalla Procura della Repubblica di Catanzaro riguardo il filone del calcioscommesse.

Le società in questione sono: Livorno (Serie B), Akragas, Juve Stabia, Monopoli, F. Andria, L’Aquila, Santarcangelo, Maceratese, Savona, Prato, Pro Patria, Cremonese, Pavia, Tuttocuoio, Catanzaro (Lega Pro), Neapolis, Hinterreggio, Comprensorio Montalto, Sorrento, Puteolana Internapoli, Scafatese, Nerostellati Frattese, Due Torri, Pro Ebolitana, Grosseto, Savona, Torres, Barletta, Vigor Lamezia (Dilettanti).

Di seguito l’estratto del comunicato stampa diramato dalla Figc dedicato al Due Torri:

Gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2/11/14 – s.s. 2014/2015 Campionato Nazionale Serie D, Gir. I

  • CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all’interno e nell’interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), MOXEDANO MARIO, all’epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), PIRAINO DANIELE, all’epoca dei fatti segretario della società Pol. Pro Ebolitana A.S.D. e CASSESE LUCA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. DUE TORRI, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite, allo scopo di assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e, per quanto attiene alla posizione di CICCARONE ANTONIO, consentire allo stesso l’effettuazione di scommesse sul risultato oggetto di alterazione; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva per MOXEDANO MARIO e CICCARONE ANTONIO, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);
  • MOXEDANO RAFFAELE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l’accordo di alterazione del risultato della gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14;
  • MANDRAGORA BRUNO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l’accordo di alterazione del risultato della gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14;
  • ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l’accordo di alterazione del risultato della gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14;
  • ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, NEAPOLIS e DUE TORRI erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14;
  • CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del C.G.S. all’interno e nell’interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del C.G.S. per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico, di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, DUE TORRI e NEAPOLIS erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l’ASTARITA aveva scommesso sulla gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14;
  • NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, nonché dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo commesso in occasione della gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14; nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati MOXEDANO RAFFAELE e MANDRAGORA BRUNO in relazione alla medesima gara, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva per CICCARONE ANTONIO e MOXEDANO MARIO, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare(anche nell’ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);
  • S.D. DUE TORRI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, nonché dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CASSESE LUCA;
  • S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore; 7J POL. PRO EBOLITANA A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piraino Daniele.

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