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Messina prosciolto dal Tribunale Federale: nessuna penalizzazione in classifica

L’ACR Messina è stato prosciolto, in riferimento al deferimento della Procura Federale relativo alla fideiussione per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2016/2017. Il club ha ringraziato lo studio legale Chiacchio per il lavoro svolto.

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Eduardo Chiacchio
L’avvocato Eduardo Chiacchio ai nostri microfoni

Il deferimento.
Con atto del 26 settembre 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare a) il Sig. Natale Stracuzzi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società ACR Messina Srl; b) il Sig. Pietro Gugliotta, vice Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore; c) il Sig. Mario Antonio Grosso, vice Presidente Vicario del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore; d) il Sig. Pietro Oliveri, vice Presidente Vicario del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, per rispondere tutti della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata (ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi); e) la Società ACR Messina Srl per rispondere 1) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS; 2) a titolo di responsabilità diretta propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non avere depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non avere documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata. Nei termini consentiti dalla normativa Federale i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive, ad eccezione del Sig. Mario Antonio Grosso.

Natale Stracuzzi
Il presidente del Messina Natale Stracuzzi

Il dibattimento.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare nel corso della riunione del 18 novembre 2016, di comune accordo con la Procura Federale e le difese dei soggetti deferiti, avuto riguardo delle voluminose memorie difensive da queste ultime depositate con allegata copiosa documentazione, disponeva il rinvio della trattazione del procedimento al 2 dicembre 2016. Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) a Natale Stracuzzi, Pietro Gugliotta, Mario Antonio Grosso e Pietro Oliveri la inibizione di mesi 6 (sei); e) alla Società ACR Messina Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione.
Il deferimento è infondato e pertanto deve essere respinto. Preliminarmente si deve escludere ogni responsabilità disciplinare in capo al Sig. Pietro Gugliotta in quanto privo di qualsiasi potere in ordine alla possibilità di disporre pagamenti e/o altre operazioni finanziarie, ivi compresa la possibilità di acquisire la garanzia a prima richiesta necessaria per ottenere la Licenza Nazionale e, quindi, l’iscrizione al Campionato di Lega Pro 2016/2017 (sul punto assume rilevanza probatoria decisiva la dichiarazione resa in data 9 novembre 2016 dalla Banca di Credito Popolare Peloritano, nella persona del funzionario responsabile). Con riferimento agli altri soggetti deferiti si osserva quanto segue. Con nota del 9 agosto 2016, prot. n. 1850, la Co.Vi.So.C. comunicava alla Procura Federale la circostanza per cui, nella riunione del 2 agosto 2016 si riscontrava per la Società ACR Messina Srl l’inosservanza, nei termini stabiliti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26 aprile 2016 dell’adempimento costituito dal deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. Con la medesima nota la Co.Vi.So.C. comunicava che la Società siciliana aveva depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2016, una garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 di cui al Titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del citato Comunicato Ufficiale, ma che detta garanzia era stata rilasciata dalla Martos Fin Capital, soggetto iscritto all’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B. ma, come da comunicazione fatta pervenire dalla Banca d’Italia alla medesima Lega, non abilitato a concedere finanziamenti nella forma tecnica del rilascio di fideiussioni o garanzie. La Società ACR Messina Srl, proseguiva la nota della Co.Vi.So.C., come certificato dalla Lega con nota dell’11 luglio 2016, depositava successivamente idonea garanzia assicurativa a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. Le argomentazioni difensive contenute nelle memorie depositate dai soggetti deferiti sono fondate e meritano accoglimento. Con il C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 la Federazione Italiana Giuoco Calcio approvava e pubblicava i criteri per il rilascio delle Licenze Nazionali ai fini dell’ammissione delle Società professionistiche al campionato di Lega Pro 2016/2017. Tra i vari adempimenti previsti al Titolo I), Paragrafo I), lettera D), punto 8) del predetto Comunicato Ufficiale era previsto che, entro il termine del 30 giugno 2016, le Società avrebbero dovuto depositare presso la Lega Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della Lega stessa da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00 che poteva essere rilasciata a) da Banche che figurassero iscritte nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; b) da soggetti iscritti agli Albi di cui all’art. 106 del T.U.B.; c) da Società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private. La Lega Italiana Calcio Professionistico disponeva in maniera identica con il proprio C.U. n. 236/L del 3 giugno 2016. Occorre precisare che fino alla stagione precedente le uniche garanzie a prima richiesta consentite per essere ammessi ai campionati professionistici erano quelle bancarie, non altre. Nel caso di specie, pertanto, veniva introdotta sul punto una novità normativa, anche alla luce delle osservazioni e dei pareri negativi inoltrati alla FIGC dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale ravvisava nelle modalità di iscrizione relative ai campionati precedenti una violazione dei principi posti a tutela della concorrenza. Successivamente la F.I.G.C., attraverso il C.U. n. 396/A del 24 maggio 2016, pubblicava i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta che avrebbero dovuto utilizzare le Società di Lega Pro ai fini del rilascio delle garanzie previste dal C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016. Detti modelli, conformemente a quanto in precedenza disposto dalla F.I.G.C. con C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 e dalla Lega Pro con C.U. n. 236/L del 3 giugno 2016, erano tre, vale a dire uno per ciascuna tipo di garanzia come previsto nei comunicati sopra menzionati. Gli stessi modelli erano contenuti nel C.U. n. 231/L del 26 maggio 2016 emanato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. Nessuna indicazione era contenuta negli ultimi due Comunicati Ufficiali in ordine “all’eventuale rating delle Società assicurative”, come invece eventualmente preannunciava il C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 al citato punto 8), lettera D), paragrafo I) del Titolo I). Conformandosi ed ottemperando a quanto previsto sul punto dai Comunicati Ufficiali in precedenza menzionati la ACR Messina Srl, al fine di ottenere la iscrizione al Campionato di Lega Pro 2016/2017 depositava nei termini la garanzia dell’importo di euro 350.000,00 rilasciata dalla Martos Fin Capital Spa, iscritta al n. 40672 nell’apposita sezione dell’elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 tenuto dalla Banca d’Italia per delega del Ministero del Tesoro. Il corretto deposito di cui sopra veniva certificato e comunicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico sia alla F.I.G.C. che alla Co.Vi.So.C. con nota del 1° luglio 2016. Successivamente, in data 4 luglio 2016, la ACR Messina Srl riceveva dalla Lega Pro una comunicazione con la quale, con riferimento alla garanzia rilasciata dalla Martos Fin Capital Spa, si segnalava che, secondo quanto comunicato in pari data dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, “nessuna Società già iscritta nel cessato elenco generale ex art. 106 TUB, ante riforma introdotta dal d.lgs. 141/2010, è abilitata a rilasciare garanzie a prima richiesta nei confronti del pubblico, anche laddove abbia presentato istanza per proseguire l’attività ai senso dell’art. 10 del predetto d. lgs. 141. Tra queste rientra anche la Martos Fincapita Spa che, fino alla conclusione del procedimento in corso ed all’eventuale iscrizione nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, post riforma introdotta dal d. lgs. 141/2010, può concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, ma non nella forma tecnica del rilascio di fideiussioni o garanzie”. In considerazione di quanto sopra si richiedeva alla Società siciliana la sostituzione del contratto di garanzia a prima richiesta depositato presso la Lega Pro con analogo contratto emesso da un soggetto abilitato. La spiegazione di quanto accaduto durante l’iter relativo al perfezionamento delle pratiche per la iscrizione ai campionati professionistici 2016/2017, è da rinvenirsi nell’informativa tratta sul sito internet ufficiale della Banca d’Italia, denominata “Cessazione degli elenchi generale e speciale degli intermediatori finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del T.U. Bancario (ante modifiche introdotte dal D. Lgs. 141/2010)”, che ha dato luogo ad una incertezza interpretativa ed applicativa delle norme sopra richiamate. La Banca d’Italia, in data 12 maggio 2016, conclusosi il periodo transitorio disciplinato dall’art. 10 del d. lgs. n. 141/2010, cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del TUB e tutti i soggetti ancora iscritti venivano cancellati. Da quel momento in poi potevano continuare a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, come stabilito dal TUB e dalle relative norme di attuazione, solo gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, avevano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della legge n. 241/90 e non ancora concluso (la Martos Fin Capital Spa si trovava in detta condizione). Sul punto non può peraltro ignorarsi la evidente difformità tra quanto contenuto nel comunicato della Banca d’Italia e quanto affermato nel parere interpretativo del Servizio di Vigilanza della medesima Banca d’Italia, sottoscritto dal dott. Roberto Parmigiani, citato dalla Lega Pro nella nota del 4 maggio 2016, secondo il quale nessuna Società già iscritta al cessato elenco generale ex art. 106 TUB, ante riforma introdotta dal d. lgs. 141/2010, era abilitata a rilasciare garanzie a prima richiesta nei confronti del pubblico, anche laddove avesse presentato istanza per proseguire l’attività ai sensi dell’art. 10 del predetto d. lgs. La cessazione della tenuta degli Elenchi generale e speciale di cui sopra e la cancellazione di tutti i soggetti iscritti avveniva, è vero, dopo l’emanazione da parte della FIGC del C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 (relativo al sistema di rilascio delle Licenze Nazionali necessarie per essere ammessi al Campionato di Lega Pro 2016/2017), ma comunque prima della pubblicazione degli altri Comunicati Ufficiali della FIGC e della Lega Pro (C.U. della FIGC n. 396/A del 24 maggio 2016, C.U. Lega Pro n. 231/L del 26 maggio 2016 e C.U 236/L del 3 giugno 2016) in materia di garanzie bancarie, finanziarie ed assicurative, vale a dire di quei comunicati che prevedevano la triplice scelta in ordine alle garanzie a prima richiesta da depositare presso la Lega Pro. Avuto riguardo di tutto quanto sopra esposto, preso in considerazione il comportamento di completa collaborazione e disponibilità ravvisabile in capo alla ACR Messina Srl ed ai suoi legali rappresentanti i quali, immediatamente si impegnavano a produrre, come in effetti facevano in tempi brevissimi, una nuova garanzia (come comunicato dalla Lega Pro alla Co.Vi.So.C. con note del 5 luglio 2016 e dell’11 luglio 2016) ottenendo così la Licenza Nazionale e la relativa ammissione al Campionato di Lega Pro 2016/2017, considerato che nel caso di specie veniva ad applicarsi una novità normativa, peraltro non facilmente comprensibile, non potrà in alcun modo dichiararsi la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti. A suffragio di quanto sopra si deduce che l’orientamento giurisprudenziale degli organi federali ritiene che laddove ci si trovi di fronte ad una prima applicazione di una normativa non facilmente comprensibile (come nel caso di specie), sussistendo il convincimento della legittimità del proprio operato da parte della Società deferita e dei suoi rappresentanti, ben si può riconoscere di trovarsi in presenza di una ipotesi sussumibile nella categoria dell’errore scusabile (cfr. C.U. Commissione Disciplinare Nazionale n. 64/CDN e C.U. Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite n. 275/CGF). Senza ombra di dubbio tra il 12 maggio 2016 (data in cui la Banca d’Italia cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari e Finanziari con relativa cancellazione dei soggetti ivi iscritti) e le date in cui la FIGC e la Lega Pro emanavano rispettivamente i Comunicati Ufficiali n. 396/A, 231/L e 236/L (24 maggio 2016, 26 maggio 2016 e 3 giugno 2016) si veniva a concretizzare una situazione di obiettiva incertezza che generava nei deferiti un comprensibile e legittimo affidamento in ordine alla piena validità sul piano fideiussorio delle polizze rilasciate dagli operatori finanziari indicati nei diversi Comunicati Ufficiali emessi da FIGC e Lega Pro, inducendo quindi gli stessi ad un comportamento tale da rientrare nella categoria dell’errore scusabile. Quanto sopra, pertanto, esenta i deferiti da ogni responsabilità disciplinare.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dagli addebiti loro contestati.

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