Disposizioni per la ripartizione 30% dei proventi derivanti dalla contribuzione mutualistica di cui al D.lgs. n. 9/2008 (Legge Melandri) per la quota riservata ai giovani in favore delle Società della Lega Italiana Calcio Professionistico.
La Lega Italiana Calcio Professionistico, viste le deliberazioni assunte all’unanimità dall’Assemblea delle Società in data 4 agosto 2014, sentito il Consiglio Direttivo, emana il presente Regolamento per la ripartizione del 30% dei proventi derivanti dal D.lgs. n. 9/2008 (Legge Melandri) per la stagione sportiva 2014/2015.
1. Premessa
1.1 Per poter beneficiare delle somme suddette per la quota riservata ai giovani, secondo il dettato del presente Regolamento, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
Le Società dovranno schierare, nelle partite di Campionato e di Play, calciatori con un’età media di anni 25.
Saranno inoltre considerate con diversa caratura, anche le età medie di:
23 anni e inferiori con maggiorazione del minutaggio del 35%,
24 anni con maggiorazione del minutaggio del 20%,
26 anni decurtazione del minutaggio del 25%,
27 anni decurtazione del minutaggio del 40%.
86/152
Si stabiliscono, inoltre, le seguenti regole e disposizioni:
a) Le medie di età sono calcolate su 10 calciatori degli 11 in campo dall’inizio della partita. Il fuori quota sarà il calciatore più anziano in campo;
b) Il calcolo delle medie sarà effettuato per i calciatori con qualsiasi status di tesseramento;
c) I calciatori con una presenza in campo inferiore ai 30 minuti non sono considerati ai fini della media; se superano i 30 minuti si farà una media fra il calciatore uscente e quello subentrante;
d) Il presente Regolamento non vige per le ultime 3 partite di Campionato, ma rimane in vigore per gli incontri di Play;
e) In caso di decimali, all’esito della determinazione dell’età media dei giocatori, si dovrà far riferimento all’anno successivo (esempio: età media 24,12 anni = età media 25 anni).
Il mancato rispetto dei citati obblighi con le modalità sopra evidenziate costituisce motivo ostativo all’ammissione al beneficio della contribuzione.
1.2 Beneficeranno della ripartizione dei contributi Melandri all’uopo destinati le Società che schiereranno, nelle partite di Campionato e dei Play stagione sportiva 2014/2015, calciatori nati dal 1° Gennaio 1992, o più giovani, e che abbiano, comunque, compiuto anagraficamente il 15° anno di età, di cittadinanza italiana (di seguito “giovani”), tesserati presso la FIGC quali professionisti (status 09), o giovani di serie (status 04), purché l’utilizzo in gara sia avvenuto per almeno trenta minuti; in caso di sostituzione con altro calciatore appartenente alle classi che avranno titolo per beneficiare dei corrispettivi, i minuti effettuati dal calciatore sostituito saranno sommati ai minuti giocati dal calciatore subentrato. Quest’ultima circostanza costituisce condizione essenziale per l’acquisizione del beneficio di ripartizione secondo i criteri in appresso specificati.
2. Modalità e criteri determinazione “minutaggio”.
2.1 La rilevazione dei minuti complessivamente giocati dai “giovani” verrà così effettuata:
– entro il 10.11.2014;
– entro il 10.02.2015;
– prima della disputa della terzultima gara di Campionato;
– il saldo dei contributi a disposizione verrà saldato dopo le finali dei Play.
L’erogazione sarà soggetta alla disponibilità dei fondi.
2.2 I criteri di calcolo dei minuti giocati avranno la seguente ponderazione:
calciatori nati nel 1992 60%
calciatori nati nel 1993 80%
calciatori nati nel 1994 100%
calciatori nati nel 1995 120%
calciatori nati nel 1996 e successivi 140%
2.3 Inoltre il totale dei minuti giocati, come sopra ponderati, dai “giovani” prima della disputa della terzultima gara di Campionato, inclusi quelli giocati dalle squadre che disputeranno i Play, subirà un’ulteriore modifica in relazione alla posizione finale di classifica nei rispettivi gironi delle Società di appartenenza con il seguente criterio:
– per le società terzultima, penultima
e ultima classificata di ciascun girone riduzione del 20%
– per l’ultima classificata riduzione del 30% se il distacco dalla penultima sarà superiore ai 5 punti
3. Criteri ulteriori.
3.1 I minuti giocati dai “giovani” che, dal 14° anno di età, hanno ininterrottamente militato nel settore giovanile della Società, inclusi quelli che, per due (precedenti) stagioni sportive, hanno giocato – in regime di cessione temporanea – in altre Società sportive verranno calcolati con una maggiorazione del 50%.
3.2 Il calciatore tesserato a titolo di “Cessione Temporanea” o “Trasferimento Prestito” e proveniente da Società di Serie A e B per il quale non sia contestualmente previsto un premio di valorizzazione, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari quantomeno alla somma lorda globale annua spettante al tesserato stesso, sarà escluso dal computo dei professionisti under 22 (status 09) per la ripartizione dei corrispettivi di cui al presente comunicato; così pure sarà escluso dal detto computo il tesserato in prestito oneroso da Società di Serie A e di Serie B.
4. Esclusioni.
4.1. Saranno escluse dal beneficio, nella ripartizione della contribuzione, le Società:
– che rinunciano a partecipare ad una o più gare di Campionato (inclusa la fase finale dei Play) o del Campionato Nazionale Berretti, Allievi Nazionali e Giovanissimi Nazionali;
– alle quali saranno irrogati punti di penalizzazione dai competenti Organi di Giustizia Sportiva in conseguenza di violazioni regolamentari ed amministrative (pagamento emolumenti e/o relativi contributi) poste in essere nella stagione sportiva 2014/2015 (con esclusione delle sanzioni eventualmente irrogate in sede di rilascio della Licenza Nazionale): in tal caso i benefici economici verranno meno dal momento in cui è stata posta in essere la violazione amministrativa/regolamentare.