Con il Comunicato Ufficiale n. 11 la Corte d’Appello Sportiva della Fip Sicilia ha rigettato il ricorso proposto dalla società A.S.D. Minibasket Milazzo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale nel C.U. n. 281 del 09/01/2018
relativo alla gara n. 295 del 7/01/2018, campionato Serie D, Girone Nord, contro il Gm Basket Academy ASD. Il giudie Sportivo infatti infliggeva alla società mamertina la “perdita della gara per 20-0 e un’ammenda di 460 Euro per indennizzo agli avversari” dopo che Milazzo non era arrivato in tempo utile al Palazzetto di Palermo.
La Corte, si legge nel provvedimento odierno di rigetto, in considerazione che “non risulta provato dalla società ricorrente la causa di forza maggiore dell’invocato ritardo, stante che, la stessa prova documentale allegata al ricorso, non fornisce prova nè della collocazione del campo di gioco né tanto meno della contrada Muffolini”.
Infatti l’art. 63 del R.E., al comma 6, prevede espressamente che “sarà riconosciuta causa di forza maggiore ogni causa esterna, oggettivamente e documentalmente provata da un Ente terzo, che abbia impedito o ritardato il percorso di viaggio”, per cui la Corte oltre al rigetto ha disposto l’incameramento della tassa di accesso ai servizi della giustizia sportiva. Con questa sconfitta, la quarta stagionale, Milazzo si allontana dalla prima posizione occupata a punteggio pieno da Spadafora.