Il Giudice Sportivo della Lega Pro, dopo le gare della terza giornata di ritorno di Serie C, ha inflitto un’ammenda di 2.000 euro al Messina “per avere, i propri sostenitori, posizionati nel settore Curva Sud, intonato: 1. dal 3° al 6° e dal 6° all’8° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; 2. dal 6° all’8° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e della Squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.
Per la sfida del “Franco Scoglio” è stata comminata anche un’ammenda di 1.500 euro al Taranto “per avere, i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, dal 20° al 23° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.
Altra multa, di 500 euro, a carico del difensore giallorosso Vincenzo Polito, “per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto in quanto sferrava un calcio sulla porta di ingresso allo spogliatoio riservato alla sua squadra, danneggiandolo. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”. Entra in diffida Pasqualino Ortisi, arrivato a quota quattro ammonizioni. Marco Manetta all’ottava, Vincenzo Polito alla settima sanzione. Tra i calciatori una giornata di squalifica per Embalo e Marino (Foggia), Bifulco (Taranto), Gorzelewski (Brindisi), Cargnelutti (Giugliano), Piroli (Monterosi), Bonavolontà (Sorrento). Altre ammende alle società: 200 euro Potenza, Brindisi.