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Giudice Sportivo: -1 in classifica alla Jonica, gara a porte chiuse per l’Avola

Il Giudice Sportivo ha adottato dure sanzioni dopo gli ululati razzisti nei confronti del giocatore della Jonica Jairo Alegria, punendo in realtà anche la società di Santa Teresa di Riva. La gara del 13 ottobre scorso è stata sospesa sul punteggio di 0-3 al 38′ del secondo tempo. Una decisione che farà discutere, dal momento che il club perde anche un punto per la rinuncia, al di là della conferma dello 0-3 che era già maturato sul campo e ora viene stabilito a tavolino.

Avola
Un turno a porte chiuse per l’Avola

“Con ricorso ritualmente proposto la Società Città di Avola 2020, considerata la “palese ed indubitabile sussistenza del presupposto del rifiuto della squadra della Jonica di proseguire la gara, con conseguente decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente, a pochi minuti dal termine del secondo tempo sul risultato di 3-0 per la ricorrente, la partita in oggetto”, il Giudice chiede che venga deliberata l’ applicazione dell’art. 53 comma 2 NOIF con la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica a carico della Società Jonica.

Esaminato il rapporto di gara, dallo stesso si rileva che: “al minuto 38 del 2º tempo si udivano degli ululati provenienti dalla tribuna e in particolare dal settore ospiti occupato dai sostenitori della società Città di Avola indirizzati a Alegria Florez Jairo, n. 11 della società Jonica. Immediatamente si attivava Ruiz Pierpaolo, n. 10 e capitano della società Città di Avola, il quale si recava sotto il settore ospiti occupato dai sostenitori della società Città di Avola chiedendo di cessare i cori appena uditi”.

Jonica
Alegria in proiezione offensiva (foto Giuseppe Zanghì)

“A questo punto Alegria Florez Jairo si sedeva sul terreno di gioco e rifiutava di proseguire la gara, successivamente la società Jonica nella sua totalità, dirigenti e calciatori, decideva di abbandonare il terreno di gioco. Poco dopo negli spogliatoi la società Jonica a nome di Grezzo Aldo, dirigente accompagnatore, e Savoca Giuseppe, n. 5 e capitano della squadra, presentava delle dichiarazioni spontanee riguardo la gara in questione e confermava la decisione di non volere proseguire la gara”.

Nel merito, appare del tutto ingiustificata la decisione assunta dalla Società Jonica di non proseguire la disputa della gara sia pure “per solidarietà verso il proprio compagno di squadra”, oggetto delle manifestazioni di intemperanza di discriminazione a sfondo razziale che vanno adeguatamente sanzionate ai sensi dell’art. 28, comma 4, e dell’art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d), del C.G.S.; Per quanto sopra; Visto l’art. 53, comma 2, delle NOIF.

Jonica
Beffa doppia per la Jonica dal Giudice Sportivo (foto Andrea Nunzio)

La Giustizia Sportiva ha quindi deliberato di accogliere il ricorso proposto dalla Società Città di Avola, non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48, comma 2, del C.G.S., di infliggere alla Società Jonica la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 300,00 (prima rinuncia). Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Jonica, Grezzo Aldo, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 10/11/2024, di infliggere alla Società Città di Avola l’ammenda di Euro 600,00 con obbligo di disputare una gara con tutti i settori privi di spettatori.

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