Il nuovo regolamento esecutivo tesseramento approvato dal Consiglio Federale dello scorso 14 luglio disciplina in maniera rigorosa l’approdo di atleti extracomunitari maggiori di 18 anni nei campionati regionali maschili e femminili. Il punto d dell’articolo 66 comma 1 prevede tra i documenti indispensabili per la concessione del tesseramento la copia del permesso di soggiorno, specificando che: “Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuta valida l’autocertificazione. Non è ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica”. Ossia tutte le fattispecie utilizzate in precedenza per i tesseramenti di atleti extracomunitari nella stagione 2016-17, poi sanzionati dal Tribunale Federale con squalifiche per i presidenti delle società che non avevano agli atti un regolare permesso di soggiorno come previsto dal precedente comma 9 dell’articolo 1 R.E. tesseramento, e gli atleti sbarcati in Italia richiedendo adambasciate e consolati negli Stati Uniti un visto turistico. Ovviamente resta la possibilità di tesserare nei campionati regionali atleti e atlete senior con passaporto comunitario, per i quali serve soltanto il nulla-osta della relativa federazione di appartenenza.