In Italia si giocherà a porte chiuse fino al 3 aprile, ora è ufficiale. Il premier Giuseppe Conte ha firmato a Palazzo Chigi il Dpcm per combattere l’emergenza coronavirus, adottando misure di contenimento diretto del virus o di ritardo della sua diffusione. Le partite di calcio e le altre manifestazioni sportive, quindi, si potranno disputare ma senza la presenza di pubblico. Un decreto che pone fine alle varie diatribe delle ultime settimane.
Se in serie A si è arrivati a rinviare alcune gare tra le polemiche – in taluni casi cercando di aggirare le ordinanze pur di provare a giocarle a porte aperte – in B il campionato è filato via senza interruzioni, tra porte aperte e porte chiuse dove necessario, ma col paradosso di Spezia-Pescara di mercoledì sera con il pubblico sugli spalti, evidentemente a decreto ancora non in vigore. In C la decisione era stata quella di dare il via al libera soltanto al girone meridionale, rinviando le partite degli altri due raggruppamenti. In D si attende infine soltanto l’ufficialità dell’adesione al provvedimento.
Di seguito la parte interessata del decreto:
“Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle 2 sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020″.