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Messina

Ecco i deferimenti della Procura: Barletta e Vigor rischiano la retrocessione

Al culmine di una vera e propria corsa contro il tempo, la Procura Figc ha reso noti i deferimenti originati dal caso calcio-scommesse. Rischiano la retrocessione il Barletta (che nel frattempo non si è iscritto alla Lega Pro), la Vigor Lamezia, il Brindisi e la Torres, tra i club per i quali si paventa la responsabilità diretta nell’ambito dell’inchiesta “Dirty Soccer”, filone aperto dai magistrati di Catanzaro. Deferiti, fra gli altri, l’allora presidente del Brindisi Antonio Flora e il vice Giorgio Flora, i presidenti della Torres Domenico Capitani, della Vigor Claudio Arpaia e del Barletta Giuseppe Perpignano. Chiamati a rispondere anche altri dieci club: Savona, Teramo, L’Aquila, San Paolo Padova (club che è retrocesso in Eccellenza), San SeveroTurris Neapolis, Akragas, Puteolana Internapoli, Pisa e Paganese.

Stefano Palazzi
Il procuratore federale Stefano Palazzi

Riportiamo di seguito i principali estratti della comunicazione della Procura:
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, previa separazione delle posizioni e delle gare rispetto alle quali è stata contestata, tra le altre, la responsabilità diretta di alcune delle società coinvolte, al fine di una quanto più rapida definizione delle relative posizioni, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

– la società SAVONA FBC S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica;

– la società S.S. TERAMO CALCIO S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica;

Procura Federale
Il logo della Figc. Ennesima estate calda per il calcio italiano. Palazzi riscriverà le classifiche…

– la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.: a titolo di responsabilità oggettiva.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato;

– la società SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA oggi SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C., a titolo di responsabilità oggettiva.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica.

– la società S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere;

– la società U.S.D. SAN SEVERO, a titolo di responsabilità oggettiva.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica;

sede Figc Roma
Le bandiere che sventolano all’ingresso della sede della Figc a Roma

– la società TURRIS NEAPOLIS S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere;

– la società U.S.D. AKRAGAS CITTA DEI TEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva.

– la società S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato NUCIFORA Vincenzo;

Carlo Tavecchio
Il presidente della Figc Carlo Tavecchio ha sollecitato decisioni in tempi rapidi. B e Lega Pro sono già slittate di due settimane…

A.C. PISA 1909 S.S.R.L.: a titolo di responsabilità presunta

VIGOR LAMEZIA S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere da ARPAIA, BELLINI e MAGLIA;

PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L., a titolo di responsabilità presunta;

S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da CORDA.

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