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Giudice Sportivo, tre giornate a Krapikas. Multate Messina e Trapani

Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha squalificato per tre gare effettive di cui una per recidività in ammonizione (quinta infrazione) il portiere del Messina, Titas Krapikas, espulso nel finale della sfida contro il Trapani, dopo essere stato ammonito per il fallo di mano commesso in area avversaria, “per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sul viso facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2)”. L’estremo difensore lituano salterà dunque Monopoli, Avellino e Cavese, facendo rientro nel derby contro il Catania. Sale a quota otto cartellini gialli il centrocampista Marco Crimi, secondo per Daniel Dumbravanu.

Inibito a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino a tutto il 4 marzo, il team manager Luca Paolucci, “per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13”. Ammenda di 400 euro nei confronti del club giallorosso “A) per avere, i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 6° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari; B) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in cumulo giuridico [€ 200 per la condotta sub A) e € 200,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)”.

tifosi Trapani
I fumogeni lanciati dai tifosi del Trapani (foto Paolo Furrer)

Trapani multato di 1.000 euro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, che colpiva un giocatore della propria squadra mentre si stava riscaldando senza provocargli conseguenze e senza che si rendesse necessario l’intervento dei sanitari. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 3. è stata posta in essere nei confronti di un calciatore della propria squadra e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.)”.

Due turni di stop e 300 euro di ammenda a Stoppa (Catania), una giornata a Egharevba (Casertana), Felicioli, Parodi e Emmausso (Foggia), con l’ex attaccane giallorosso punito anche con 800 euro di ammenda, Basti (Latina), Ierardi (Catania), Loreto (Cavese), Bulevardi e Valenti (Monopoli). Altre ammende alle società: 800 Foggia, 700 Benevento, 300 Crotone.

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