Il Giudice Sportivo ha revocato il precedente 20-0 a tavolino assegnato alla Basket School Messina, accogliendo il ricorso di Piazza Armerina, che aveva pagato l’erroneo tesseramento di Emanuele Caiola. Un errore compiuto “in assoluta buona fede”, si legge nel nuovo provvedimento, che quindi finisce per “riesumare” il punteggio maturato sul campo, ovvero l’87-98 con cui gli ospiti si erano imposti a Messina. Si chiude così un caso spinoso, che riassegna il primato alla formazione ennese, mentre la Basket School retrocede in quarta posizione, a due punti dai cugini della Fortitudo.
Di seguito l’ampio provvedimento del Giudice Sportivo: “L’eccezione di nullità del provvedimento sollevata dalla società reclamante, per non avere il GST espressamente menzionato nel provvedimento il risultato di 0–20 come conseguenza della sanzione impugnata, è infondata. Invero, il Giudice Sportivo, nel provvedimento impugnato, cita espressamente l’art. 18 R.G., il quale stabilisce al comma 1° che “la sanzione sportiva della perdita della gara consiste nella omologazione di una gara disputata con il risultato di 0–20 o con l’eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria”.
Non può, pertanto, dolersi la reclamante di alcunché, stante che il provvedimento del Giudice Sportivo, avendo fatto espresso riferimento all’art. 18 R.G., è completo di tutti i suoi elementi essenziali, anche per relationem. Nel merito il reclamo è fondato ed è accolto. Invero, tutti gli elementi raccolti nel corso del presente giudizio inducono a ritenere che il tesseramento del giocatore Caiola Emanuele, classe 1996, in luogo dell’omonimo Caiola Emanuele classe 1993, sia stato frutto di un mero errore materiale commesso dalla società reclamante in assoluta buona fede.
Si tratta di uno scambio di persona, dovuto ad una mera omonimia sussistente tra i due tesserati, realizzatosi in sede di caricamento dei dati del giocatore nella piattaforma telematica della FIP, nella quale vengono automaticamente richiamati dal sistema tutti i dati di un tesserato già presenti nel database della Federazione. Tuttavia, la circostanza che la volontà della società fosse quella di tesserare l’atleta Caiola Emanuele classe 1993 si evince al di là di qualsivoglia dubbio, sol che si considerino le seguenti circostanze:
1) l’accordo economico intervenuto tra la società e il giocatore e il certificato medico si riferiscono all’atleta classe 1993; 2) la pubblicazione sul profilo social della società reclamante del 2 luglio 2022 fa espressamente riferimento ad Emanuele Caiola “esterno classe 1993, ha vestito la casacca Siaz nella stagione 19/20”; 3) dallo storico del tesserato Caiola Emanuele classe 1993 si evince che, in effetti, detto atleta aveva disputato il campionato 2019/2020 con la società reclamante; 4) di contro, dallo storico del tesserato Caiola Emanuele classe 1996 risulta che l’ultimo campionato disputato come giocatore risale alla stagione 2014/2015;
Appurato che si sia trattato di un mero errore materiale, deve altresì osservarsi che la società reclamante non sembra aver conseguito alcuna utilità o vantaggio illecito nell’aver tesserato l’atleta classe 1996 in luogo di quello classe 1993. La stessa correzione della lista R presentata prima della disputa della gara n. 110, nella convinzione che si trattasse di un mero lapsus calami, non può che confermare l’assoluta buona fede della Società reclamante la quale, se avesse avuto la consapevolezza che l’atleta Caiola si trovasse in posizione irregolare, certamente non l’avrebbe utilizzato per quella partita a seguito del rilievo degli Ufficiali di gara.
Le considerazioni che precedono inducono questa Corte a ritenere determinante, ai fini della decisione dell’odierno reclamo, da un lato l’aspetto soggettivo della buona fede e dall’altro, l’aspetto oggettivo dell’assenza di alcun vantaggio nell’avere tesserato l’atleta classe 1996. Di contro si ritiene non possa invocarsi in subiecta materia il principio dell’auto-responsabilità, come rappresentato dalla società resistente. Il principio dell’auto-responsabilità presuppone la consapevolezza di fatti, atti, o comportamenti che si realizzano, perché si possano imputare al loro autore. Detto principio cessa di efficacia, allorché sia del tutto assente l’elemento della consapevolezza in capo all’autore dell’atto, come nella fattispecie in esame, in cui la Società Siaz Basket Piazza Armerina ha agito nella convinzione di schierare in campo un atleta tesserato.
Non si può, pertanto, rimproverare alla società reclamante, sulla scorta del principio dell’auto-responsabilità, un fatto di cui la stessa non era per nulla consapevole per questi motivi rigetta l’eccezione di nullità del provvedimento del GST inerente il vizio formale del provvedimento. Accoglie nel merito il reclamo e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato del GST e omologa la gara n. 110 del 29/01/2023 Campionato C Gold con il risultato conseguito in campo di 87 a 98 in favore della Società A.S. Dil. Grottacalda (Siaz Piazza Armerina). Dispone la restituzione del contributo di accesso ai servizi di giustizia. Così è deciso il 20/02/2023″.