Riportiamo integralmente di seguito la pronuncia del Tar di Catania sul ricorso del Fc Messina, avverso il Comune, il responsabile del Dipartimento Sport e il consulente nominato per la valutazione della proposta finalizzata all’eventuale aggiudicazione della concessione dello stadio “Franco Scoglio”, che non si è poi concretizzata.
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2021, proposto da Football Club Messina Ssd arl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrica Maria Ghia contro il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Arturo Merlo; Francesco Vermiglio, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Saitta e Paolo Vermiglio; Salvatore De Francesco, non costituito in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della determinazione del Comune di Messina n. 5594 del 24.06.2021, relativa alla procedura aperta per l’affidamento della concessione in gestione dell’impianto sportivo “Stadio F. Scoglio”, con la quale è stata disposta la non aggiudicazione della gara di cui si tratta in favore della società Football Club Messina ssd arl; della determina del Comune di Messina n. 388 del 14.06.2021, con cui è stato approvato l’affidamento alla società Messina Servizi Bene Comune S.p.A. degli impianti sportivi non oggetto di concessione a terzi per la manutenzione, cura del verde pubblico, guardiania e custodia, fra i quali anche quelli relativi allo Stadio F. Scoglio; del provvedimento di data e autore sconosciuti con cui è stata affidata al Prof. Francesco Vermiglio la funzione di consulente del R.U.P. ai fini della redazione dei provvedimenti impugnati; della nota dell’ing. Antonio Amato, firmata quale Dirigente dell’Amministrazione comunale e non come Presidente della Commissione di gara, inviata al R.U.P. dopo avere comunicato la proposta di aggiudicazione, invitandolo a “sottoporre il piano economico finanziari prodotto dall’O.E. ad una verifica aggiuntiva da parte di un soggetto esperto in materia che possa confermare la validità del piano”.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina e di Francesco Vermiglio; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che il pregiudizio grave ed irreparabile viene allegato da parte ricorrente mediante l’affermazione che «Sussiste, altresì, ai fini della sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati e in particolare della determina n. 5594 del 24.06.2021, il periculum in mora, il quale è senza dubbio in re ipsa, attesi i gravi ed irreparabili pregiudizi a livello patrimoniale e non patrimoniale che insistono sul FC Messina, derivanti proprio dall’illegittima mancata aggiudicazione disposta dal R.U.P. Inoltre, il periculum in mora si ravvisa nella mancanza di certezza di diritto e nei motivi esposti al precedente paragrafo 8. Infatti, il Comune di Messina ha impropriamente affidato ad altro soggetto i servizi di manutenzione, cura del verde pubblico, guardiania e custodia, che si sovrappongono a quelli di cui al presente Bando. Ciò comporta una situazione di incertezza generale a danno del FC Messina, ma anche nei confronti del Comune di Messina e, soprattutto, della Messina Servizi Bene Comune S.p.A., che per svolgere quanto richiesto sarebbe costretta ad impegnarsi, anche economicamente (per esempio con l’assunzione di nuovo personale e con l’acquisto di macchinari e prodotti), in servizi e attività che potrebbero essere revocate a seguito dell’annullamento delle determinazioni in questa sede impugnate. Ed ancora, perdurando l’efficacia dei provvedimenti impugnati, il FC Messina vede ingiustamente ed irrecuperabilmente pregiudicata la sua immagine e reputazione. Da ultimo, sussiste un evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore rallentamento e aggravamento della procedura di affidamento, che comporterebbe l’aggravarsi del degrado, già importante, dell’area dello Stadio…», l’affermazione che «La mancata manutenzione dello stadio e l’approssimazione degli interventi tentati dal Comune di Messina ha pregiudicato la stagione calcistica 2021/2022 e possono peggiorare la condizione della struttura con conseguente incremento degli investimenti richiesti per effettuare i lavori necessari. In sostanza, più tempo passa più le condizioni dello Stadio peggiorano e più gli interventi necessari alla messa a norma saranno lunghi e costosi…» (memoria non notificata, depositata in data 11 settembre 2021, pag. 8);
Ritenuto, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che: impregiudicata ogni decisione in ordine alle eccezioni in rito proposte dalle controparti, che potranno essere vagliate nella a ciò più acconcia fase di merito, in ordine all’ammissibilità della deduzione dei profili di danno indicati con la memoria non notificata depositata in data 11 settembre 2021, ed in ordine al merito del ricorso, la domanda cautelare non può essere accolta per difetto di un pregiudizio grave ed irreparabile atteso che: – per quanto riguarda i profili di pregiudizio allegati dalla società ricorrente come riferibili a sé stessa, essi vengono prospettati: a) come “in re ipsa”, così non adempiendo parte ricorrente all’onere della parte che chiede l’emissione di ordinanza cautelare di allegare il pregiudizio grave ed irreparabile, non potendosi rimettere al Giudice di individuarlo; b) in maniera generica, nella parte relativa ai danni di immagine; c) come aventi natura patrimoniali, ciò che, comunque, attesa l’assenza di elementi che non siano eventualmente ristorabili all’esito della fase di merito, non integrerebbe comunque un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare un provvedimento cautelare; – per quanto poi riguarda i profili di pregiudizio allegati come incidenti su soggetti diversi dalla società ricorrente, non appare sussistere interesse di tale società ricorrente alla loro allegazione; la domanda cautelare deve quindi essere rigettata; la trattazione del ricorso nel merito possa essere fissata all’udienza pubblica del 13 gennaio 2022; le spese della fase cautelare debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II), a) rigetta la domanda cautelare; b) fissa per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 13 gennaio 2022; c) condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti di ciascun soggetto costituito, delle spese della fase cautelare, che liquida in euro 800,00 oltre accessori, per ciascun soggetto costituito. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati: Francesco Brugaletta, Presidente, Diego Spampinato, Consigliere, Estensore, Salvatore Accolla, Referendario”.