Il Giudice Sportivo di Serie D ha omologato il risultato di 1-0 della sfida tra Messina e San Tommaso, respingendo il reclamo degli irpini che lamentavano una presunta posizione irregolare di Arcidiacono.
“MESSINA SSDARL – SAN TOMMASO CALCIO
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO, con il quale si richiede
che venga inflitta alla A.C.R. MESSINA SSD ARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a)
C.G.S., deducendo la irregolare posizione di tesseramento, nella gara in epigrafe, del calciatore ARCIDIACONO PIETRO, indicato in
distinta con il numero 20 e impiegato in campo dall’inizio del secondo tempo;
– letta la dichiarazione del 22 gennaio 2020 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore “Arcidiacono Pietro, nato il 21/05/1988, risulta essere tesserato con la società A.C.R. Messina” dal 18 gennaio 2020″.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-0;
3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO”