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Messina

Altri tre mesi di squalifica e 8.000 € di ammenda per Arturo Di Napoli per omessa denuncia

A pesare l’illecito sportivo relativo alla gara tra Vigor Lamezia e Casertana, che l’ex tecnico di Savona e ACR Messina non avrebbe denunciato. La decisione ufficializzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in un comunicato stampa firmato dal Presidente Carlo Tavecchio e dal Segretario Antonio Di Sebastiano, che riportiamo integralmente qui di seguito.

Mattia Grassani ed Arturo Di Napoli
Mattia Grassani e Arturo Di Napoli in aula

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 78 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Arturo DI NAPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
ARTURO DI NAPOLI, all’epoca dei fatti allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., in violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara VIGOR LAMEZIA-CASERTANA del 25.04.2015 dei quali era venuto a conoscenza;
– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Arturo DI NAPOLI;

Arturo Di Napoli
Arturo Di Napoli nei locali dell’NH Vittorio Veneto di Roma

– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di squalifica e di € 8.000,00 di ammenda per il Sig. Arturo DI NAPOLI, in continuazione con la sanzione irrogata nel procedimento n. 859 pf 14-15;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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