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Calcioscommesse, tra i 52 deferiti c’è anche Di Napoli per L’Aquila-Savona

La Procura Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare 29 società di Serie B (Livorno), Lega Pro, Dilettanti e campionati di Eccellenza di Campania, Calabria, Puglia e Sardegna e 52 soggetti riconducibili alle società in questione. Tra questi c’è anche l’attuale tecnico del Messina Arturo Di Napoli. Di seguito riportiamo proprio la parte del comunicato stampa diramato dalla Figc che lo interessa:

GARA L’AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 – s.s. 2014 – 2015 – Campionato di Lega Pro Girone B

  • DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., DI NAPOLI Arturo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Savona Fbc s.r.l., SOLIDORO Massimiliano, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la società Savona Fbc s.r.l., in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara L’AQUILA – SAVONA del 23.11.2014, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine di consentire a soggetti non tesserati di effettuare scommesse dall’esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati a DI NICOLA Ercole (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);
  • CIARDI Daniele, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1bis, comma 5, del C.G.S., operante quale magazziniere nell’ambito della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. e DI LAURO Fabio all’epoca dei fatti iscritto allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, avendo appreso da DI NICOLA della combine riguardante la gara L’AQUILA – SAVONA del 23.11.2014, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo;
  • L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ercole DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15); b) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, del C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in 27 occasione della gara L’AQUILA – SAVONA del 23.11.2014;
  • SAVONA FBC S.R.L.: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Arturo Di NAPOLI e Massimiliano SOLIDORO. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;
  • SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a CIARDI soggetto operante quale magazziniere ex art. 1 bis comma 5 del C.G.S., con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S..

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