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Il Tar di Catania: “Nessuno tocchi i campi di Pompei”

Il giudice amministrativo rigetta il ricorso proposto dalla proprietà e dall’impresa. La soddisfazione degli abitanti di via delle Mura, del presidente della IV Circoscrizione Francesco Quero e dell’Avv. Armando Hyerace.

I campetti di Pompei, sede di un complesso sportivo comprendente uno di calcio ed uno di basket, riconosciuti autentici centri di aggregazione culturale e sportiva della nostra città, sono salvi e continueranno a svolgere la loro importante e nevralgica funzione sociale. E’ quanto scaturisce dalla pronuncia della I Sezione del Tar di Catania che (sentenza n. 282/2015) ha rigettato il ricorso proposto dalla Provincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini e dalla Progettazioni e Costruzioni Bombaci s.r.l. contro le parti intervenienti, il Comune di Messina e il comitato Pro Pompei. L’annosa diatriba riguarda la costruzione di tre palazzine che, a detta dei giudici, andrebbero a gravare ulteriormente su un’arteria sprovvista delle necessarie opere di urbanizzazione a supporto mettendo in pericolo la normale sicurezza degli abitanti. Una boccata d’ossigeno quindi per chi, in una città così povera di strutture sportive, vuole fruire di uno spazio non soffocato dal cemento.

Di seguito il comunicato emesso dagli abitanti della via delle Mura, arteria direttamente interessata dalla vicenda relativa all’edificabilità del “Residence Orizzonte”:

Il campo di calcio di Pompei
Il campo di calcio di Pompei

“Oggi il TAR di Catania ha espresso una sentenza chiara e netta che potrebbe aver messo, finalmente, fine alla questione che riguardava l’edificabilità degli spazi denominati “campetti di pompei” ritenendo valide le motivazioni con le quali il Comune respinse a suo tempo la richiesta di concessione edilizia presentata dai Frati minori della provincia di Messina. Si sancisce un principio sacrosanto, ovvero che non è conseguenziale poter costruire nonostante l’edificabilità di un terreno se non ci sono le necessarie opere di urbanizzazione a supporto, in particolare i collegamenti viari sufficienti in relazione al carico urbanistico. Una lunga battaglia che, grazie al supporto del presidente della IV circoscrizione, Francesco Palano Quero e di tutto il consiglio, che fin da subito si sono schierati a fianco di chi non voleva che quegli spazi di aggregazione sociale si trasformassero nell’ennesima speculazione edilizia, ha portato a questo risultato che oseremmo definire storico che speriamo possa essere riferimento futuroper altre analoghe vicende della città. Un ringraziamento va anche all’avv. Antonio Saitta che ha patrocinato l’azione dei residenti della Via delle Mura e all’ avv. Armando Hyerace che è stato il nostro diretto riferimento”.

Viva soddisfazione per la conclusione della vicenda legata alla realizzazione dell’imponente intervento edilizio in via delle Mura, è stata inoltre espressa dal Presidente della IV Circoscrizione Francesco Palano Quero.

1044064_10201179091270172_130418420_nIl Presidente, in particolare, ha dichiarato che “Si è conclusa una battaglia avviata dal precedente consiglio – che colgo l’occasione per ringraziare – e che ha visto affermarsi un principio importantissimo per il futuro: non si può costruire dove non sussistono le opere di urbanizzazione ritenute necessarie a servizio della prevista espansione edilizia, e atte a garantire condizioni minime di sicurezza per gli abitanti”.
Anche l’ex consigliere della IV Circoscrizione del PD, l’Avv. Armando Hyerace, che ha coordinato il Comitato Pro Pompei nell’azione legale, a nome dei componenti del comitato ha affermato: “Colgo, innanzitutto, l’occasione per ringraziare il Prof. Avv. Antonio Saitta che, oltre a rappresentare e difendere i residenti nel giudizio in questione, ha sposato la nostra battaglia ed esprimo, sempre a nome del comitato, forte soddisfazione per aver impedito un intervento edilizio, che avrebbe privato la comunità di uno dei pochi, nonché storico, luoghi di aggregazione e punto di riferimento per tutta la comunità residente”.

Clicca qui per il testo integrale della sentenza del Tar di Catania

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