Arriva da Roma una sanzione-beffa per le due principali società cittadine. A più di un anno dal derby di Coppa Italia ospitato dal “Celeste” il 26 settembre 2012 la Commissione Disciplinare Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha punito il patron dell’ACR Messina Pietro Lo Monaco, all’epoca già inibito per due mesi, ed il presidente del Città di Messina Elio Conti Nibali e la sua società per responsabilità diretta. In virtù del precedente provvedimento dalla Commissione Disciplinare infatti, Lo Monaco non avrebbe dovuto fare il suo ingresso sul manto erboso del “Celeste” ed all’interno degli spogliatoi della struttura di via Oreto. La Procura Federale ha evidenziato in particolare la violazione del comma 1 dell’art. 1 delle NOIF da parte dell’ex dirigente del Catania. A Conti Nibali ed al Città di Messina è stato invece contestato paradossalmente il doveroso “atto di cortesia” nei confronti della società ospite. Puniti con un mese di inibizione Lo Monaco e con 15 giorni di stop il massimo dirigente del Città di Messina, che si è visto peraltro infliggere un’ammenda di 1.000 € per via dell’ospitalità garantita ai “cugini”. Le richieste della Procura erano ancora più pesanti e prevedevano una sanzione di tre mesi per Lo Monaco e di un mese per Conti Nibali ma la Commissione ha adottato almeno in parte un po’ di buon senso. Il provvedimento sembra comunque rappresentare un’autentica beffa ed arriva peraltro con scarsa tempestività, se si pensa che adesso le due squadre non militano più neppure nello stesso campionato.
Questo il dispositivo integrale del provvedimento:
La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Avv. Claudio Franchini, Presidente; dall’Avv. Augusto De Luca, dal Dr. Antonio Frittella, dall’Avv. Andrea Morsillo, dall’Avv. Antonio Valori, Componenti; con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 21 ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:
– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO, ELIO DOMENICO CONTI NIBALI (Presidente della Società SSD Città di Messina Srl), Società SSD CITTÁ DI MESSINA Srl – (nota n. 11790/409pf 12-13/SP/blp del 19.9.2013).
La Procura Federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione i soggetti ivi indicati per rispondere il Lo Monaco della violazione dell’ art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 19, comma 2, punto c), delle NOIF in quanto, pur essendo stato inibito per due mesi dalla CDN con CU n.20 del 24/9/2012 entrava e permaneva a lungo nel recinto di giuoco di un incontro ufficiale disputatosi a Messina il 26/9/2012, accedendo inoltre agli spogliatoi ed ai locali annessi, e il Conti Nibali in quanto nella sua qualità di Presidente pro tempore della citata Società consentiva e favoriva la presenza del Sig. Lo Monaco nel recinto di giuoco, negli spogliatoi e nei locali annessi di un incontro ufficiale. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società SSD Città di Messina Srl.
Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 3 (tre) nei confronti di Pietro Lo Monaco; inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti di Domenico Conti Nibali; ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società SSD città Di Messina Srl. Nessuno é comparso per le parti deferite. La Commissione rileva che le circostanze sono chiaramente supportate dalla documentazione in atti e l’addebito mosso dalla Procura Federale per la violazione commessa, risulta incontrovertibilmente provato, come peraltro ammesso dallo stesso Presidente Conti Nibali nella sua missiva del 27.9.2013. Di conseguenza, sono sanzionabili le condotte ascrivibili al Lo Monaco nonché al Legale rappresentante della Società, nonché la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:
– Pietro Lo Monaco: l’inibizione di mesi 1 (uno);
– Domenico Conti Nibali: l’inibizione di giorni 15 (quindici);
– Società SSD Città di Messina Srl: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).