Dopo il match con il Crotone il Giudice Sportivo ha comminato un’ammenda di 3.500 euro al Messina “A) per avere i suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud, prima dell’inizio della gara, intonato ripetutamente per circa due minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa cinque), posizionati nel Settore Curva Sud sopra la recinzione in vetro a protezione del tunnel di accesso agli spogliatoi ospiti, al termine della gara, attinto con numerosi sputi alcuni calciatori della Squadra avversaria mentre si dirigevano all’interno degli spogliatoi;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti e 30 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;
D) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi al termine della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A) e B) e le modalità complessive dei fatti, tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
Squalifica per due gare effettive e diffida per la nona ammonizione stagionale per Michele Emmausso, “per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una sbracciata al petto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo”. Un turno di stop anche per Marco Manetta, che era già diffidato e ha rimediato la decima ammonizione del suo campionato. Da segnalare infine il settimo giallo del torneo per il centrocampista peloritano Domenico Franco.
Ammenda di 500 euro al Crotone “per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti e 30 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo”. Altre ammende alle società: 4.000 euro Brindisi, 800 Monopoli, 150 Turris. Tra i calciatori un turno di stop a Tello (Catania), Hamlili e Viteritti (Monopoli), Cocetta (Turris), Dutu (Virtus Francavilla). Allenatori: una giornata e 500 euro a Borello (Turris).